Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Mentre nel resto d’Europa già da tempo si sostiene e si incentiva l’edilizia a basso consumo energetico e l’edilizia eco-compatibile, in Italia ci si sta muovendo in questa direzione solo ora che una Direttiva Europea ha imposto di cambiare registro.
Al momento peraltro, i contributi statali sono previsti solo per chi esegue interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, parti di edifici esistenti e singole unità immobiliari, di qualsiasi categoria catastale.
Le agevolazioni per gli EDIFICI ESISTENTI attualmente previste dall’Art. 1 della Legge Finanziaria 2007 con l’emanazione dei successivi decreti attuativi del 19/02/2007, riguardano:
a) Comma 344: interventi di riqualificazione energetica degli edifici che conseguono un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 20% rispetto ai limiti introdotti dal D.Leg. 311/06 (vedi allegato C). La quota massima di detrazione è pari a 100.000 Euro.
b) Comma 345: interventi riguardanti strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, tali da far rispettare i limiti di trasmittanza introdotti dal D.Leg. 311/06 (vedi tabelle 2.1 e 4a dell’Allegato C). La quota massima di detrazione è pari a 60.000 euro.
c) Comma 346: interventi riguardanti l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno termico in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. La quota massima di detrazione è pari a 60.000 euro.
d) Comma 347: interventi riguardanti la sostituzione di generatori di calore esistenti con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Negli interventi sono compresi anche l’adeguamento degli impianti di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione, nonché dei terminali di emissione e la trasformazione di impianti autonomi in centralizzati. La quota massima di detrazione è pari a 30.000 euro.
Per gli EDIFICI NUOVI:
e) Comma 351: interventi di realizzazione di nuovi edifici di volumetria superiore a 10.000 mc., con data di inizio lavori anteriore al 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, per i quali l’indice di prestazione energetica sia inferiore di almeno il 50% rispetto ai limiti introdotti dal D.Leg. 311/06 (vedi tabelle 1.1 e 2.1 dell’Allegato C) La quota per la quale si può godere della detrazione è relativa ai soli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite ed include anche le maggiori spese di progettazione. Per sostenere le spese relative a questa detrazione fiscale è stato costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
Per tutti i suddetti interventi è prevista la detrazione fiscale del 55% in 3 quote annuali delle spese sostenute (e documentate) entro il 31 dicembre 2007.
I soggetti a cui spetta la detrazione sono: le persone fisiche, gli Enti e i soggetti di cui all’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi; i soggetti titolari di reddito d’impresa.
Al fine di ottenere la riduzione dell’imposta lorda è necessario acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, iscritto agli Ordini Professionali degli Ingegneri o degli Architetti o ai Collegi Professionali dei Geometri o dei Periti industriali. Tale asseverazione deve attestare la rispondenza dell’intervento a determinati requisiti, di seguito riassunti in funzione alla tipologie di intervento precedentemente elencate:
a) l’asseverazione specifica solamente il rispetto del limite stabilito e ne riporta il valore in kWh/(mq*anno).
b) l’asseverazione specifica il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e sottolinea che a valle dell’intervento viene assunto un valore di trasmittanza inferiore al limite citato. Nel caso di sostituzione di serramenti l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore rilasciata nel rispetto della Normativa Europea. Si sottolinea una contraddizione tra la Legge Finanziaria 2007 e il D.M. 19/02/2007: mentre la prima al comma 345 parla anche di “strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)”, il Decreto all’art. 3, comma 3 cita solamente strutture verticali e finestre ed inoltre all’allegato D riporta valori limite di trasmittanza riferiti solamente a strutture verticali e finestre. Tale incongruenza è spiegata con il fatto che la tabella 3 della Legge Finanziaria 2007 riporta erroneamente un’inversione di valori relativi alle trasmittanze delle “coperture” e dei “pavimenti”; in attesa che venga corretto tale errore, quindi, sono sospesi gli incentivi relativi alle strutture orizzontali.
c) l’asseverazione specifica che i pannelli solari e i bollitori sono garantiti per almeno 5 anni, che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno 2 anni, che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato, che l’installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione.
d) l’asseverazione specifica che il rendimento termico utile al 100% del carico è superiore ad un limite definito, e che sono installate valvole termostatiche od altri elementi di regolazione agenti sulla portata su tutti i corpi scaldanti, ad esclusione di quelli progettati con temperatura media dell’acqua inferiore a 45°C. Per impianti di potenza superiore a 100 kW, inoltre, l’asseverazione deve specificare che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante, che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore, che è stata installata una pompa a giri variabile tramite inverter. Nel caso di impianti di potenza inferiore a 100 kW l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori della caldaia e delle valvole termostatiche che attesti il rispetto dei citati requisiti.
I soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale devono inoltre trasmettere all’ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008:
• copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica prodotto da un tecnico abilitato che può essere il medesimo che rilascia la precedente asseverazione. L’attestato deve essere realizzato secondo il modello riportato nell’allegato A del Decreto. Il calcolo può avvenire o secondo il D.Leg. 192/05 oppure, solamente per alcune tipologie di interventi, secondo la metodologia semplificata riportata nell’allegato B del Decreto.
• la scheda informativa realizzata secondo il modello riportato nell’allegato E del Decreto.
La trasmissione all’ENEA dei documenti può avvenire attraverso il sito www.acs.enea.it (ottenendo ricevuta informatica), oppure attraverso raccomandata con ricevuta semplice. Le persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese per gli interventi mediante bonifico bancario o postale.
Si sottolinea, infine, che tutte le spese tecniche per l’attestato di qualificazione energetica rientrano negli importi detraibili.
NOTA BENE: non è necessaria alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.
Altri incentivi sono previsti per:
il fotovoltaico, con un provvedimento che offre a famiglie, condomini, soggetti pubblici, imprese grandi e piccole la possibilità di diventare produttori di energia elettrica pulita e rinnovabile, sia per l’autoconsumo, sia per la cessione al sistema elettrico;
il potenziamento dei certificati bianchi, prevedendo un innalzamento degli obblighi di risparmio. Un certificato bianco (o Titolo di Efficienza Energetica- TEE) è un’attestazione di risparmio energetico. In sostanza ai distributori di energia elettrica e gas, lo Stato riconosce un titolo (certificato bianco) per un valore equivalente ad una tonnellata di petrolio. Per ottenere i certificati, i distributori di energia elettrica e gas sono obbligati a realizzare risparmi sia attraverso interventi diretti (es.: cogenerazione), sia attraverso misure di promozione (es. lampadine scontate o gratuite a basso consumo) rivolte agli utenti finali. Per ogni certificato bianco i distributori ricevono 100 euro all’anno per 5 anni e, grazie alle misure promozionali, i consumatori arrivano a risparmiare in bolletta fino a 800 euro;
le fonti rinnovabili, oggi basati sui “certificati verdi”;
la cogenerazione ad alto rendimento;
l’impulso alla bioedilizia per riqualificare il parco edilizio esistente e crearne uno ‘ecologico’ attraverso misure volte alla riduzione delle dispersioni termiche degli involucri degli edifici e ad un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili.